Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori impugnavano il licenziamento loro irrogato a seguito di un licenziamento collettivo.
La Corte d’Appello dava ragione ai dipendenti, ritenendo il licenziamento illegittimo in considerazione dell’immotivata limitazione della platea dei lavoratori a talune sedi aziendali, a fronte di un progetto di ristrutturazione che invece riguardava l’intero complesso aziendale.
La Cassazione, invece, ha dato ragione alla Società, precisando che nell’ambito del licenziamento collettivo, la limitazione dei dipendenti da licenziare ad una sola unità produttiva è legittima, purché il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva ai sindacati, indichi sia le ragioni in base alle quali i licenziamenti sono circoscritti ai dipendenti di una certa unità o di un determinato settore, sia le motivazioni per cui non ritenga di ovviare alla risoluzione dei rapporti con il trasferimento a unità produttive vicine.