Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, dipendente di società in amministrazione straordinaria, veniva messo in mobilità. La società, tuttavia, aveva sottoscritto un accordo sindacale con un’altra società che si era impegnata ad assumere una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità.
Il lavoratore proponeva ricorso contro la società cessionaria chiedendo che fosse accertato il suo diritto all’assunzione presso quest’ultima.
La Cassazione ha precisato che gli accordi collettivi contenenti l’impegno ad assumere una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità (cosiddetto «cherry picking») fanno sorgere un diritto che i singoli lavoratori possono rivendicare nei confronti della società subentrante soltanto se i beneficiari dell’accordo sono individuati o individuabili.
Conseguentemente, nel caso in cui l’accordo collettivo stabilisca criteri generali per l’individuazione dei lavoratori che dovranno essere assunti dall’azienda cessionaria, il lavoratore è tenuto a dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nell’accordo, la scelta doveva ricadere – tra gli altri beneficiari – sulla sua persona.
La Suprema Corte ha quindi rigettato la richiesta del lavoratore, in quanto lo stesso non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti per poter essere selezionato
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