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Relazioni sindacali

Legittimo il c.d. «volantinaggio elettronico», sulla posta elettronica aziendale, per inviare comunicazioni sindacali

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, componente della RSU, era stato sanzionato disciplinarmente per aver inviato comunicazioni sindacali all’indirizzo di posta elettronica aziendale di altri dipendenti in orario di lavoro.
Il sindacato del lavoratore esponente dell’RSU ricorreva avverso tale provvedimento chiedendo che venisse accertata come antisindacale la condotta posta in essere dal datore di lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto antisindacale la pretesa della società di vietare in modo assoluto che la posta elettronica aziendale fosse utilizzata per comunicazioni di contenuto sindacale.
Anche la Suprema Corte ha confermato le pronunce di merito, ritenendo legittimo il c.d. «volantinaggio elettronico» precisando, da un lato, che l’evoluzione delle modalità di comunicazione deve far ritenere comprese nella nozione di «spazi» deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica, dall’altro, che tale evoluzione nelle comunicazioni telematiche e la loro maggior efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della casella personale, va considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell’attività sindacale. Conseguentemente, la Suprema Corte ha confermato la legittimità dell’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni sindacali, in assenza di canali appositamente dedicati, sempre a condizione che non si rechi pregiudizio all’attività azienda.

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