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Licenziamento per ragioni economiche

Illegittimo il licenziamento per riduzione dei costi se nei mesi precedenti ci sono state nuove assunzioni

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, in quanto la società aveva proceduto ad una riorganizzazione dovuta ad un calo del fatturato, con conseguente soppressione del posto di lavoro a cui la dipendente era addetta.
La lavoratrice impugnava il licenziamento, tuttavia sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano il ricorso, ritenendo sussistente la ragione organizzativa addotta dalla società che aveva dimostrato il calo dei ricavi con incidenza sul fatturato complessivo e l’incremento dei costi del personale; inoltre la Corte d’Appello aveva, ritenuto che l’attuazione di nuove assunzioni nel periodo precedente il licenziamento della lavoratrice in questione fosse spiegabile sia con la mancata manifestazione della crisi aziendale sia con l’esigenza di sopperire all’assenza della stessa, rientrata in seguito ad un periodo di astensione per maternità. .
La Suprema Corte, invece, ribaltando le sentenze di merito, ha dato ragione alla lavoratrice, precisando che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora il recesso datoriale sia stato motivato dall’esigenza di riduzione del personale per contrazione del fatturato, il nesso causale tra tale riorganizzazione e la posizione soppressa verrebbe meno ove si sia proceduto, prima del licenziamento, all’assunzione di nuovi lavoratori.

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