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Licenziamento per ragioni economiche

Obbligo di repêchage esteso alle posizioni «prevedibilmente disponibili»

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un lavoratore dipendente, nell’ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale, veniva licenziato per ragioni economiche. Egli impugnava il licenziamento sostenendo che la società datrice avesse violato l’obbligo di repêchage poiché non aveva considerato che, nell’arco di un brevissimo periodo di tempo, due posizioni lavorative analoghe alla sua si sarebbero rese vacanti perché occupate da lavoratori dimissionari. Egli chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità del licenziamento e di essere reintegrato nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato il principio secondo cui il datore di lavoro, nel valutare la possibilità di ricollocazione del lavoratore prima di procedere al suo licenziamento, debba prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che si renderanno disponibili in un lasso temporale prossimo alla data in cui viene intimato il recesso.
Secondo i Giudici di legittimità, la situazione aziendale cristallizzata al momento del licenziamento non è più il perimetro certo in cui valutare la ricollocabilità del lavoratore ma devono essere prese in considerazione anche le posizioni occupate da dipendenti dimissionari.
Alla luce di quanto sopra la domanda del lavoratore è stata accolta.

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