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Licenziamento per superamento del comporto

Il licenziamento del lavoratore per eccessiva morbilità è nullo se non si è superato il comporto

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa della scarsa proficuità della prestazione lavorativa resa dovuta alle modalità ed al rilevante numero delle assenze. Il dipendente impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità con conseguente reintegra nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro non può porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro sino al superamento del periodo di comporto predeterminato dalla legge o dal CCNL applicato. Solo il superamento del comporto, infatti, è condizione di legittimità del recesso.
Pertanto, affermano i Giudici di legittimità, lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La domanda del lavoratore è, quindi, stata accolta.

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