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Licenziamento per ragioni economiche

L’obbligo di repêchage si estende anche alle assunzioni previste

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Una dipendente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. La lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento.
Sia in primo sia in secondo grado di giudizio i Giudici di merito davano ragione alla datrice di lavoro, confermando la legittimità del licenziamento.
La Suprema Corte ha, invece, accolto la richiesta della lavoratrice, ritenendo che difettasse la prova (gravante sul datore di lavoro) dell’assenza di posizioni a cui assegnare la dipendente e dell’assenza di assunzioni per un congruo periodo successivo al recesso. In particolare, nel corso del giudizio era emerso che nell’organico aziendale vi erano ben due dipendenti con mansioni analoghe a quelle della lavoratrice che avevano già comunicato le proprie dimissioni volontarie e il cui preavviso lavorato di dimissioni era destinato a concludersi pochissimo tempo dopo l’intimazione del licenziamento. Conseguentemente secondo la Corte, la ricollocabilità della lavoratrice andava valutata tenendo in considerazione anche le posizioni che erano destinate a risultare disponibili in un arco temporale del tutto prossimo alla data in cui era stato comunicato il recesso.

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