Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice veniva licenziata per un notevole inadempimento della prestazione lavorativa. L’episodio contestato era stato valutato unitamente a due precedenti sanzioni disciplinari, un rimprovero scritto e una multa.
La dipendente impugnava il licenziamento. Il Tribunale dava ragione alla lavoratrice mentre la Corte d’Appello ribaltava la decisione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso della dipendente, ritenendo non giustificato il licenziamento. Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, la negligenza sul lavoro può il licenziamento del lavoratore solo se connotato da particolare gravità della condotta e questa non è automaticamente rinvenuta nella recidiva in infrazioni punite con sanzioni conservative meno gravi.
In altri termini, il detto secondo cui alla terza infrazione disciplinare scatta il licenziamento non è fondato.
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