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Orario di lavoro, ferie, permessi

La richiesta di un numero abnorme di turni di reperibilità, rispetto a quanto fissato dalla contrattazione collettiva, è illegittima

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente che svolgeva le mansioni di operatore tecnico specializzato ricorreva in giudizio contro la Società datrice. Egli sosteneva di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro un numero di turni notevolmente superiore a quello previsto dal CCNL applicato. Egli chiedeva, quindi, che fosse accertato il suo diritto a non prestare turni in eccedenza, se non in casi di effettiva necessità, e che gli fosse versata una «speciale» indennità nel caso di superamento di quei limiti, oltre alla condanna della datrice al risarcimento del danno cagionato alla sua integrità psico-fisica a causa delle richieste datoriali intervenute nel tempo.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha precisato che il superamento dei limiti di turni normale non è di per sé ragione di inadempimento datoriale. Tuttavia se tale superamento determina, in concreto, una interferenza rispetto alla vita privata del lavoratore, mettendone a rischio il diritto al riposo, esso deve essere considerato inadempimento del datore.
Il ricorso del lavoratore è stato quindi accolto.

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