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Retribuzione e benefit

I «fringe benefit» – tra cui l’auto aziendale – possono essere revocati in costanza di rapporto

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente ricorreva in giudizio per chiedere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di Euro 84.000,00 per una serie di fringe benefit che in precedenza gli erano stati assegnati e in seguito revocati nel corso del rapporto di lavoro, a margine di un cambio di ruolo e mansioni: si trattava dell’ dell’auto aziendale e degli altri benefit connessi (carta carburanti e lavaggi). A suo avviso, infatti, tali benefit non potevano essere revocati in quanto parte della retribuzione prevista dal contratto.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha chiarito che il principio di irriducibilità della retribuzione ha per oggetto i compensi pattuiti in ragione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore. I trattamenti di miglior favore che si aggiungono ai minimi tabellari non sono tutelati dalla Costituzione e, di conseguenza, la loro soppressione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione. Pertanto, secondo la Suprema Corte, i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà possono essere revocati nel caso in cui vengano meno le situazioni cui erano collegati. Nel caso di specie, il lavoratore non aveva dimostrato che il nuovo ruolo aziendale richiedesse necessariamente l’assegnazione dell’auto.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata respinta.

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