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Retribuzione e benefit

Se l’orario di lavoro supera le sei ore, il lavoratore ha diritto al pasto

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un gruppo di lavoratori dipendenti ricorreva in giudizio per ottenere dalla datrice il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata istituzione del servizio mensa, sebbene prevista dal contratot collettivo.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Il lavoratore, pertanto, deve beneficiare di un intervallo per pausa se il suo orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore, al fine di recuperare le energie psico-fisiche ed eventualmente consumare il pasto.
Pertanto, vista la previsione del contratto collettivo che imponeva il servizio mensa e la durata dell’orario di lavoro dei ricorrenti, superiore a sei ore, il ricorso dei lavoratori è stato quindi accolto.

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