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Licenziamento per superamento del comporto

Illegittimo il licenziamento per superamento del comporto se l’azienda ha negato le ferie

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice agiva in giudizio avverso la società datrice di lavoro che l’aveva licenziata per superamento del comporto.
Il Tribunale dava ragione alla dipendente, condannando la datrice di lavoro a risarcire la lavoratrice per danno da mobbing ed aveva annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione.
La Corte d’Appello, invece, aveva respinto la richiesta di risarcimento per mobbing ma aveva confermato l’illegittimità del licenziamento poiché, prima della scadenza del periodo di comporto, la lavoratrice aveva chiesto di utilizzare le ferie arretrate e aveva anticipato l’intenzione di richiedere un’aspettativa non retribuita nel caso non fosse stata in grado di riprendere il lavoro. La società aveva rifiutato le ferie ma aveva accettato l’aspettativa non retribuita. Per la Corte d’Appello il rifiuto delle ferie era immotivato e, pertanto, non consentiva il licenziamento per superamento del comporto.
La Cassazione ha confermato la decisione precisando che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto; secondo la Corte, infatti, non sussiste una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie e ove non vi siano ragioni organizzative che lo impediscano, il datore deve accogliere la domanda al fine di salvaguardare il posto di lavoro.

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