TFR, preavviso e altre indennità di cessazione

È necessario l’accertamento in giudizio del credito di lavoro per accedere al Fondo di Garanzia INPS

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Alcune dipendenti ricorrevano in giudizio per l’accertamento del loro diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia INPS. La società, che non aveva pagato il dovuto ai lavoratori, era stata cancellata dal registro delle imprese e non più assoggettabile a fallimento. Di conseguenza le lavoratrici, considerando l’inutilità di un’eventuale azione esecutiva contro la società, avevano presentato al Tribunale esclusivamente la documentazione comprovante il loro credito. I Giudici di merito avevano ritenuto sufficiente tale documentazione per attivare l’intervento del Fondo, anche considerato che le azioni esecutive di altri lavoratori contro la stessa società non avevano dato esito positivo.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ribaltato questa decisione, chiarendo che per attivare il Fondo di garanzia è necessario comunque un accertamento giurisdizionale del credito insoddisfatto, che può essere effettuato solo tramite un’azione esecutiva. L’accertamento del credito è necessario per determinare la misura dell’intervento dell’INPS, che non può procedere senza una decisione che stabilisca la fondatezza della pretesa del lavoratore. Nel caso di società estinte, i soci sono i successori nei rapporti debitori e, se il credito è accertato nei loro confronti, può essere costituito un titolo esecutivo utile per l’intervento del Fondo. La Corte ha concluso che l’obbligo dell’INPS di pagare sussiste solo se sono verificati tutti i presupposti di legge e l’accertamento giurisdizionale del credito costituisce una condizione essenziale per l’intervento del Fondo.