Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava la sanzione disciplinare della sospensione per otto giorni, comminata a seguito di comportamenti verbali a contenuto sessuale tenuti nei confronti di una collega. La Corte d’Appello aveva ritenuto legittima la sanzione, valorizzando le testimonianze raccolte e ritenendole coerenti con quanto contestato.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo infondate tutte le censure proposte. In particolare, è stato ritenuto irrilevante l’eventuale mancanza di dettagli come l’orario preciso degli episodi o il nome di tutti i colleghi presenti, poiché la condotta risultava sufficientemente determinata.
La Corte ha anche ribadito che l’addebito di molestie sessuali, quando sorretto da un quadro probatorio coerente e dettagliato, giustifica l’irrogazione della sanzione conservativa, senza che la positiva carriera pregressa del lavoratore possa neutralizzare la gravità della condotta.
Quanto al principio di proporzionalità, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di una valutazione di merito riservata al giudice di appello, non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica e congruente. Nessuna violazione neppure in tema di immutabilità della contestazione: la Corte ha infatti escluso che vi sia stata un’integrazione dell’addebito disciplinare, trattandosi piuttosto di una verifica di coerenza tra fatti contestati e risultanze istruttorie.