Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, con mansioni di letturista, è stato licenziato per giusta causa dopo che la società aveva rilevato, attraverso accertamenti supportati anche da un’agenzia investigativa, ripetute condotte scorrette: tra queste, l’aver attestato un inizio e una fine della giornata lavorativa non corrispondenti alla realtà, l’essersi trattenuto a lungo inoperoso in auto aziendale, l’uso del mezzo per fini personali e l’omesso utilizzo di abiti e dispositivi aziendali.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo inammissibili e infondati i motivi di ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che, sebbene non sia consentito un controllo generalizzato sulla prestazione lavorativa, sono ammissibili i c.d. «controlli difensivi mirati», volti ad accertare comportamenti illeciti o fraudolenti, anche mediante l’intervento di agenzie investigative. Ciò vale in particolare quando l’attività si svolge fuori sede, come nel caso di specie, e il datore di lavoro abbia fondati sospetti circa condotte lesive del patrimonio aziendale o dell’immagine dell’impresa. La reiterazione nel tempo delle condotte contestate ha reso proporzionata la sanzione espulsiva.