Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore di un istituto di credito aveva impugnato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni, comminata a seguito di più contestazioni disciplinari. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, ma la Corte d’appello riformava la decisione ritenendo la sanzione legittima in quanto proporzionata anche solo rispetto a uno degli addebiti: l’errata esecuzione di alcune operazioni sul conto di un cliente senza le necessarie verifiche.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, ribadendo che, quando un provvedimento disciplinare è fondato su più addebiti, esso resta legittimo se almeno uno di essi risulta comprovato e di gravità tale da giustificare la misura adottata.
I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto corretta la valutazione circa la tempestività della contestazione disciplinare, osservando che il datore di lavoro può svolgere accertamenti interni prima di formalizzare l’addebito, purché ciò avvenga in un tempo ragionevole rispetto alla scoperta dei fatti.
Infine, la Cassazione ha escluso che vi fosse tardività nella comunicazione della sanzione, in quanto tale eccezione non era stata proposta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso del lavoratore è stato dunque rigettato, con condanna alle spese.