Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dopo che la società aveva accertato, attraverso controlli sul computer aziendale, un massiccio accesso non autorizzato a dati sensibili della clientela e la loro trasmissione all’esterno. Il dipendente contestava la legittimità del controllo, sostenendo di aver acquistato il notebook e di non essere mai stato informato della possibilità di verifiche aziendali sui dispositivi.
La Corte d’Appello respingeva la domanda, ritenendo che il computer fosse ancora di proprietà della società al momento del controllo e che l’azienda avesse preventivamente fornito un’adeguata informativa mediante la policy sull’uso delle dotazioni informatiche.
La Suprema Corte ha confermato la decisione, affermando che l’attività di verifica è legittima quando l’azienda ha chiaramente informato i lavoratori della possibilità di controlli in caso di anomalie, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza. Nel caso esaminato, il numero elevatissimo di accessi abusivi e l’invio di documenti riservati a soggetti esterni hanno integrato una grave violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, giustificando il licenziamento per giusta causa.