Licenziamento per giusta causa

Ritardo nella comunicazione del licenziamento: niente reintegra, ma solo indennità

By 27 Ottobre 2025Gennaio 20th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare sostenendo che il provvedimento era stato adottato oltre il termine previsto dal contratto collettivo, con conseguente decadenza del potere disciplinare e diritto alla reintegrazione.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’illegittimità del licenziamento per tardività ma, in assenza di un ritardo tale da far sorgere un affidamento nel lavoratore, aveva limitato la tutela al risarcimento economico. La Suprema Corte ha confermato tale orientamento, ribadendo che la violazione dei termini procedurali previsti dal contratto collettivo determina l’applicazione della tutela indennitaria di cui al comma 6 dell’articolo 18, Statuto dei Lavoratori, ma non comporta automaticamente la reintegrazione.
Secondo la Cassazione, solo un ritardo notevole e ingiustificato — idoneo a ledere il principio di tempestività e a generare nel lavoratore l’affidamento sulla chiusura del procedimento disciplinare — può determinare la nullità del licenziamento e la reintegra.
La Corte ha inoltre accolto il ricorso incidentale del datore di lavoro in ordine alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, chiarendo che tale diritto sorge automaticamente al momento della riforma della decisione di primo grado.