Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore addetto alla linea produttiva era stato licenziato per aver svolto attività di personal trainer, praticando esercizi di sollevamento pesi in evidente contrasto con le prescrizioni del medico aziendale, che ne aveva limitato la movimentazione oltre l’altezza delle spalle e per carichi superiori a 18 kg.
Il licenziamento disciplinare, impugnato dal dipendente, era stato confermato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo che la condotta extra-lavorativa può violare i doveri di correttezza, fedeltà e buona fede anche quando non avvenga durante la prestazione lavorativa, se risulta incompatibile con le condizioni fisiche del lavoratore e potenzialmente idonea a compromettere la fiducia del datore di lavoro.
È legittimo, pertanto, il licenziamento per giusta causa di chi, contravvenendo alle limitazioni mediche, svolga attività fisiche che possano aggravare le proprie patologie, mettendo in discussione la futura affidabilità nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
La Corte ha inoltre precisato che la prova della condotta non derivava da indagini occulte, bensì dall’ammissione implicita del lavoratore e dai contenuti pubblicati sui social, accessibili pubblicamente.