Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa a seguito di una condotta ritenuta lesiva del vincolo fiduciario con il datore di lavoro. La società datrice aveva contestato al dipendente l’utilizzo improprio degli strumenti aziendali e alcune espressioni ritenute offensive nei confronti dei colleghi. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il licenziamento, mentre la Corte d’Appello, valorizzando il contesto e l’assenza di precedenti disciplinari, ne aveva dichiarato la sproporzione, convertendo la sanzione in una misura conservativa.
La Suprema Corte ha confermato la decisione d’appello, affermando che il licenziamento disciplinare può considerarsi legittimo solo quando la condotta sia oggettivamente idonea a compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario. Il giudizio di proporzionalità deve essere svolto in concreto, tenendo conto non solo della natura del fatto, ma anche dell’intensità dell’elemento soggettivo, del contesto in cui la condotta è maturata e dell’eventuale pregressa correttezza del lavoratore. Non ogni violazione del dovere di diligenza o correttezza, quindi, giustifica la sanzione espulsiva: la misura deve restare coerente con la finalità rieducativa dell’ordinamento disciplinare e con i principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.