Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore si rivolgeva al Giudice per ottenere il riconoscimento del diritto all’APE sociale, sostenendo di essere in possesso dei requisiti al momento della domanda amministrativa e chiedendo la liquidazione dell’indennità fino al pensionamento.
Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo decisiva la causale di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, concluso per scadenza del termine nell’ambito di un contratto intermittente. La Corte d’Appello, invece, accoglieva il gravame del lavoratore, valorizzando il precedente licenziamento e ritenendo che il successivo rapporto, di durata inferiore a sei mesi, avesse soltanto sospeso e non interrotto lo stato di disoccupazione.
La Cassazione conferma tale impostazione. Il requisito dello stato di disoccupazione, richiesto per l’accesso all’APE sociale, va riferito all’ultimo rapporto di lavoro stabile o di durata superiore a sei mesi. Eventuali rioccupazioni di durata inferiore non fanno venir meno lo stato di disoccupazione, ma ne determinano una mera sospensione.
In sintesi, il principio sancito dalla Corte è che brevi rioccupazioni non precludono l’accesso al beneficio, evitando che esperienze lavorative temporanee compromettano definitivamente il diritto alla prestazione.