Licenziamento per giusta causa

Accesso anomalo ai file aziendali: niente giusta causa senza prova del danno

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare comunicatogli dalla società per avere sincronizzato, in un’unica operazione, centinaia di file aziendali ritenuti di rilevanza strategica. Il Tribunale annullava il recesso, disponendo la reintegrazione. La Corte d’Appello, pur ritenendo sussistente il fatto contestato, escludeva la proporzionalità della sanzione espulsiva e dichiarava risolto il rapporto, riconoscendo al lavoratore un’indennità pari a 12,5 mensilità.
La vicenda era caratterizzata da un accesso ai sistemi informatici avvenuto in un giorno di ferie e in orario inconsueto, senza giustificazione rispetto alle mansioni affidate. Tuttavia, secondo i Giudici di merito, la società non aveva dimostrato né l’effettiva sottrazione di dati riservati, né un danno concreto, né l’intento appropriativo.
La Suprema Corte ha confermato la decisione, ribadendo che la valutazione di proporzionalità tra addebito e licenziamento è rimessa al Giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizi motivazionali estremi. In presenza di un fatto disciplinarmente rilevante ma non assistito da prova di danno o di effettiva lesione del vincolo fiduciario in termini irreversibili, la sanzione espulsiva può risultare sproporzionata.
La pronuncia riafferma, inoltre, che la conversione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo richiede una specifica domanda tempestivamente formulata e adeguatamente censurata in sede di impugnazione.