Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare irrogato dall’amministrazione datrice all’esito di un procedimento sospeso in attesa della definizione del parallelo giudizio penale. In primo grado il recesso veniva dichiarato illegittimo per asserita difformità tra i fatti originariamente contestati e quelli valorizzati nella decisione finale. La Corte d’Appello riformava la pronuncia, ritenendo sussistente una sostanziale continuità tra la condotta omissiva contestata e il comportamento successivamente accertato.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, chiarendo che la contestazione disciplinare deve essere specifica quanto alla materialità dei fatti ma non richiede una perfetta coincidenza con la qualificazione giuridica attribuita agli stessi. È pertanto ammissibile il richiamo agli atti del procedimento penale, ove già noti al lavoratore, e l’amministrazione può fondare la propria valutazione anche sugli elementi emersi in quella sede senza necessità di svolgere una nuova istruttoria autonoma.
Resta fermo che il principio di immutabilità della contestazione riguarda il nucleo fattuale dell’addebito e non impedisce al Giudice di ricondurre la condotta a una diversa previsione disciplinare. La condotta omissiva, consistita nel non aver impedito o segnalato gravi irregolarità pur nella consapevolezza delle stesse, è stata ritenuta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso per giusta causa.