Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

Incentivo all’esodo e dolo del lavoratore: annullabile l’accordo se il silenzio altera le condizioni

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La vicenda trae origine dall’azione promossa da una banca che, dopo aver sottoscritto con un lavoratore un accordo di risoluzione consensuale con incentivo all’esodo, chiedeva l’annullamento dell’intesa e la restituzione di Euro 193.000, corrisposti a titolo di incentivo.
La società lamentava che il lavoratore avesse taciuto la pendenza di un procedimento penale per fatti connessi all’attività lavorativa, circostanza che, se conosciuta, avrebbe inciso sulle condizioni dell’accordo o ne avrebbe impedito la stipulazione. I Giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo che l’omessa comunicazione non fosse idonea a invalidare l’intesa, anche alla luce della volontà condivisa di cessare il rapporto.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della società, chiarendo che il silenzio del lavoratore su una circostanza rilevante può integrare un’ipotesi di dolo incidente quando sia idoneo ad alterare la corretta determinazione delle condizioni contrattuali. In tali casi, pur restando ferma la volontà di risolvere il rapporto, l’accordo può essere annullato con conseguente diritto al risarcimento o alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La decisione ribadisce che, nelle trattative per la cessazione del rapporto, grava sulle parti un dovere di correttezza e trasparenza: la reticenza su elementi significativi può incidere sulla validità economica dell’intesa, anche quando non venga meno la scelta di chiudere il rapporto di lavoro.