Corte di Cassazione, Sez. Pen.
Nel caso esaminato, il gestore di una biblioteca aveva attuato, nei confronti di una propria subordinata, una sistematica persecuzione, caratterizzata da atteggiamenti oppressivi a sfondo sessuale, causandole uno stato di prostrazione psicologica.
Ancorché alcune manifestazioni di tale forma di violenza si erano manifestate all’esterno della biblioteca, secondo la Corte non poteva ritenersi esclusa l’occasione lavorativa della persecuzione, con conseguente responsabilità della datrice di lavoro per i danni cagionati alla dipendente.