Skip to main content
Salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro resta responsabile penalmente anche se ha nominato il RSPP

Corte di Cassazione, Sez. Pen.

Un lavoratore con mansioni di carrellista, mentre era intento a sistemare una catasta di bancali, veniva colpito al capo ed alla spalla, riportando lesioni da cui era derivata una prognosi superiore a 40 giorni.
La Suprema Corte nel condannare il datore di lavoro, ritenendolo responsabile penalmente per i danni causati al lavoratore, ha precisato che la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità penale in caso di mancata valutazione del rischio.
In particolare, secondo la Corte, nel caso di specie l’infortunio è riconducibile ad una carente valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente. La valutazione del rischio è obbligo del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto e le eventuali carenze nell’attività di collaborazione alla redazione da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente ma non esclusiva, di quest’ultimo.

Translate