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Retribuzione e benefit

È esente il risarcimento del danno esistenziale ma la somma dovuta per rifusione di redditi da lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Trib.

Una lavoratrice era stata in un primo momento esclusa da un concorso. A seguito di ricorso era stata poi riammessa e, all’esito, lo aveva vinto. La lavoratrice chiedeva altresì il risarcimento sia per il danno patrimoniale (le retribuzioni perdute per effetto della tardiva aggiudicazione del posto) sia per il danno non patrimoniale (danno esistenziale) «per il mancato conseguimento del livello dirigenziale cui avrebbe avuto diritto e per l’alterazione della vicenda umana e professionale». L’ente condannato, nel versare le somme, le assoggettava tutte al regime fiscale per i redditi da lavoro dipendente.
La lavoratrice è nuovamente ricorsa al Giudice per ottenere la dichiarazione di esenzione fiscale di parte delle somme risarcitorie conseguite.
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui «tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro […] costituiscono redditi di lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta». È, invece, esclusa l’imposizione fiscale di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale, all’immagine o il danno da perdita di chance.
Alla luce di tali principi, la Corte ha riconosciuto che la lavoratrice avesse diritto all’esenzione fiscale delle somme attribuite a titolo di risarcimento per il danno esistenziale patito.

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