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Retribuzione e benefit

Gli interessi per tardivo pagamento si calcolano sulle retribuzioni lorde

Corte di Cassazione, SS.UU.

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali per crediti di lavoro, ai sensi dell’art. 429 Cod. proc. civ., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Tale orientamento sembra contrastare con la circostanza per cui il lavoratore, anche se fosse stato tempestivamente retribuito, non avrebbe avuto la disponibilità della somma lorda bensì della sola somma netta, decurtata delle ritenute fiscali e previdenziali operate dal datore di lavoro. Pertanto, la mancata disponibilità del denaro, cui gli interessi e la rivalutazione offrono rimedio, riguarda il netto e non il lordo. Secondo i Giudici, tuttavia, le ritenute attengono al distinto rapporto tributario e previdenziale e sono eseguite in un momento successivo alla liquidazione della retribuzione, non incidendo, pertanto, sull’originaria consistenza del credito retributivo. Ciò anche in ragione della concorrente natura di pena privata attribuita al risarcimento ex art. 429 Cod. proc. civ. volto a dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi.
Tale orientamento è stato recentemente avallato dalla Suprema Corte, seppure in un obiter dictum.

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