Corte di Cassazione, SS.UU.
Se il datore di lavoro/committente, quale sostituto d’imposta, opera le ritenute d’acconto sul corrispettivo del lavoratore (subordinato o autonomo), quale sostituito, e poi non le versa al Fisco, viene meno la responsabilità in solido del contribuente/lavoratore per il mancato versamento; viceversa, se il datore di lavoro non opera le ritenute, il lavoratore rimane solidalmente responsabile per le somme dovute.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito questo principio in contrasto con una parte della giurisprudenza più recente che ha ritenuto che il datore di lavoro (sostituto) e il lavoratore (sostituito) sono solidalmente responsabili verso il Fisco anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già operato le ritenute d’acconto.
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