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Orario di lavoro, ferie, permessi

Trascorre la reperibilità presso la sede di lavoro: ha diritto alla retribuzione come lavoro

Corte di Giustizia

Un tecnico specializzato chiedeva che il periodo di reperibilità venisse retribuito come orario di lavoro. Viste la natura del lavoro, la distanza dal domicilio e le difficoltà contingenti (a causa delle condizioni meteo), il lavoratore era costretto a permanere sul luogo di lavoro, sostando nel locale messo a sua disposizione. Nei momenti di inattività, egli poteva riposarsi o lasciare il centro; lamentava tuttavia che nei dintorni non vi erano possibilità di svago e che, pertanto, trascorreva la maggior parte del tempo nel centro. La Corte ha chiarito che:
• il regime di reperibilità riguarda i periodi in cui il lavoratore resta a disposizione del datore per assicurare la prestazione, ove richiesta, senza però dover restare sul luogo di lavoro, limitandosi a dover rimanere raggiungibile telefonicamente e garantendo di poter raggiungere la sede entro un’ora e con la possibilità avvalersi dell’alloggio di servizio;
• questa situazione costituisce orario di lavoro (e come tale dev’essere pagata) soltanto quando risulta che i vincoli imposti al lavoratore sono tali da pregiudicare – in modo oggettivo e significativo – la sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi;
Nel caso di specie, i vincoli in concreto imposti al lavoratore erano tali da pregiudicare la sua libertà. Egli aveva pertanto diritto alla piena retribuzione anche per i momenti di semplice attesa.

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