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Orario di lavoro, ferie, permessi

Trascorre la reperibilità presso la sede di lavoro: ha diritto alla retribuzione come lavoro

By 9 Marzo 2021No Comments

Corte di Giustizia

Un tecnico specializzato chiedeva che il periodo di reperibilità venisse retribuito come orario di lavoro. Viste la natura del lavoro, la distanza dal domicilio e le difficoltà contingenti (a causa delle condizioni meteo), il lavoratore era costretto a permanere sul luogo di lavoro, sostando nel locale messo a sua disposizione. Nei momenti di inattività, egli poteva riposarsi o lasciare il centro; lamentava tuttavia che nei dintorni non vi erano possibilità di svago e che, pertanto, trascorreva la maggior parte del tempo nel centro. La Corte ha chiarito che:
• il regime di reperibilità riguarda i periodi in cui il lavoratore resta a disposizione del datore per assicurare la prestazione, ove richiesta, senza però dover restare sul luogo di lavoro, limitandosi a dover rimanere raggiungibile telefonicamente e garantendo di poter raggiungere la sede entro un’ora e con la possibilità avvalersi dell’alloggio di servizio;
• questa situazione costituisce orario di lavoro (e come tale dev’essere pagata) soltanto quando risulta che i vincoli imposti al lavoratore sono tali da pregiudicare – in modo oggettivo e significativo – la sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi;
Nel caso di specie, i vincoli in concreto imposti al lavoratore erano tali da pregiudicare la sua libertà. Egli aveva pertanto diritto alla piena retribuzione anche per i momenti di semplice attesa.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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