Corte di Giustizia
Un lavoratore ha ricevuto dal proprio datore l’istruzione di seguire 160 ore di formazione. La formazione, che è stata impartita sulla base di un contratto di formazione professionale sottoscritto tra il datore e un’impresa di formazione professionale, si è svolta presso quest’ultima per la maggior parte del tempo (124 ore) al di fuori dell’orario di lavoro contrattuale. Il lavoratore ha chiesto che tali ore venissero riconosciute e pagate come lavoro straordinario.
La Corte di Giustizia ha chiarito che costituisce orario di lavoro il tempo durante il quale un lavoratore segue la formazione professionale richiesta dal datore di lavoro al di fuori del proprio luogo di lavoro abituale e durante il quale non esercita le proprie funzioni abituali. Infatti, luogo di lavoro è qualsiasi luogo in cui il lavoratore svolge un’attività su ordine del datore di lavoro, anche quando tale luogo non coincide con il posto in cui viene abitualmente esercitata la propria attività professionale.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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