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Riservatezza e privacy

Il c.d. «whistleblowing» è legge

«De iure condendo»

Il Parlamento ha approvato il DDL sulla «tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Questi i tratti principali, in ambito privato:
• il modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 deve prevedere dei canali (di cui almeno uno con modalità informatiche) che consentano ai dipendenti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza del segnalante;
• l’interesse all’integrità dell’ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, legittimano la rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di fedeltà del dipendente;
• sono vietati atti di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
• sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
• in caso di controversia legata ad atti di riflesso negativo sul dipendente, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

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