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Retribuzione e benefit

Beni e servizi quali benefit per il dipendente: raddoppia l’esenzione

«Decreto Agosto»

Come noto, l’art. 51, comma 3, T.U.I.R. stabilisce che gli eventuali beni e servizi ceduti dal datore di lavoro al dipendente non concorrono a formare l’imponibile fiscale (e, dunque, contributivo) purché nel limite di valore di Euro 258,23 nell’anno fiscale.
Il Decreto Agosto ha raddoppiato detto limite di esenzione che, per il solo anno fiscale 2020, potrà raggiungere la somma di Euro 516,46.
Ne consegue che, nell’ambito di benefit o di piani di welfare, il dipendente potrà beneficiare di beni e servizi nel limite di esenzione indicato (senza costi aggiuntivi per l’azienda), ad esempio scegliendo tra: buoni spesa, buoni benzina, voucher per servizi vari, ecc.
Va ricordato che l’esenzione viene meno – del tutto – qualora si superi anche di un centesimo il valore massimo consentito. Al superamento della soglia concorrono tutti i benefit ricevuti in corso d’anno, tra cui, ad esempio, l’eventuale benefit dell’auto in uso promiscuo (tale, dunque, se concesso senza trattenuta).

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