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Licenziamento per ragioni economiche

Divieto di licenziamento: quando è vietato licenziare

«Decreto Agosto»

Esteso – ma ridimensionato – il divieto di licenziamento per ragioni economiche e organizzative (c.d. «GMO»).
Le preclusioni non si applicano – sicuramente – nei casi in cui: il personale, già impiegato in un appalto, sia riassunto dal nuovo appaltatore in esecuzione di un obbligo, nonché nei casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; al licenziamento individuale del dirigente; al licenziamento in prova; al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

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