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Licenziamento per ragioni economiche

Divieto di licenziamento: quando è consentito licenziare

«Decreto Agosto»

La norma darà – sta già dando luogo – ad un vivace dibattito tra gli interpreti per colmare le numerose lacune e incertezze che lascia scoperte.
Le preclusioni non si applicano – e si potrà dunque licenziare – nei casi in cui:
• il licenziamento sia motivato da ragioni disciplinari;
• di licenziamento individuale del dirigente;
• di licenziamento in prova;
• di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
• di personale già impiegato in un appalto che sia obbligatoriamente riassunto dal nuovo appaltatore;
• cessi definitivamente l’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività o per fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;
• in presenza di un accordo collettivo aziendale che prevede la riduzione del personale, anche mediante risoluzioni consensuali con Naspi.
Secondo alcuni interpreti, il licenziamento risulta consentito anche nei casi in cui il datore di lavoro non possa o non voglia avvalersi di ulteriori ammortizzatori sociali o nei casi in cui la riduzione non abbia radici nell’emergenza sanitaria.

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