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Apprendistato

Regione Lazio: offerta formativa pubblica in materia di apprendistato, obbligatoria solo se disponibile

By 22 Aprile 2022Giugno 13th, 2023No Comments

Direzione Generale Formazione, Reg. Lazio

Come noto, nel contratto di apprendistato, il datore deve assolvere l’obbligo di fornire all’apprendista una specifica formazione. Tale formazione è integrata, nei limiti delle risorse economiche annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica finalizzata a fornire competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Il Regolamento speciale regionale n. 7/2017 stabilisce alcune regole in materia. Innanzitutto, l’offerta formativa pubblica è obbligatoria nella misura in cui è disponibile. In secondo luogo, la formazione deve essere svolta in ambienti organizzati e attrezzati che consentano di svolgere la verifica dell’apprendimento in modo adeguato. Infine, l’offerta formativa pubblica esterna all’azienda è finanziata nei limiti delle risorse pubbliche annualmente disponibili.
Nel caso in cui il datore non intenda avvalersene, deve erogare la formazione pubblica all’interno dell’impresa.
La Direzione Generale distingue, infine, tra la formazione obbligatoria che deve essere offerta dal datore e la formazione sulle competenze di base e trasversali, disciplinata ed integrata dalle Regioni. Quest’ultima è obbligatoria nella misura in cui è disponibile: se è sospeso il finanziamento regionale, decade l’obbligatorietà.

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