INPS
La legge prevede che per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato il datore di lavoro versi un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo concorre al finanziamento della NASPI.
Il Decreto Dignità ha disposto l’aumento del contributo addizionale nella misura dello 0,50%, in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in regime di somministrazione, con esclusione dei contratti di lavoro domestico. L’incremento si applica al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine sottoposta a contributo addizionale, successivo al 13 luglio 2018.
L’incremento è dovuto anche in caso di modifica della causale apposta al contratto a termine, poiché in tale circostanza la modifica è considerata un rinnovo.
Anche il contributo addizionale, tuttavia, può essere oggetto di rimborso in caso di «stabilizzazione» del lavoratore ma solo per quota derivante dall’ultimo rinnovo. Le precedenti no.