«Legge di Bilancio 2021»
Esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso).
Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
• dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a tali lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (NASPI).