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Ammortizzatori sociali

CIGO e CIGS (2)

By 31 Dicembre 2021Giugno 13th, 2023No Comments

«Legge di Bilancio 2022»

(segue)
• Misura del trattamento di integrazione salariale: viene meno il c.d. «tetto basso» ma resta un unico massimale dell’assegno che, per l’anno 2021, era pari ad Euro 1.199,72.
• Erogazione dell’assegno: l’impresa paga ai lavoratori alla fine di ogni periodo di paga e conguaglia con INPS. In alcuni casi, è possibile chiedere il pagamento diretto a carico di INPS.
• Contributi ordinari: per la CIGS è pari allo 0,90% dell’imponibile previdenziale (di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore). Detto contributo ordinario è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
• Contribuzione addizionale a carico delle imprese: tale contribuzione va versata solo in caso di effettivo utilizzo della cassa integrazione; la misura del contributo è unica per tutte le tipologie di cassa e cresce in base alla durata del sostegno: dal 9% (fino a 52 settimane); al 12% fino a 104 settimane; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Le modifiche descritte saranno applicabili ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1°gennaio 2022. Restano esclusi i periodi, pure compresi nel 2022, che sono il risultato di richieste intervenute fino al 2021.

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