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Maternità e paternità

Congedo di paternità

«Legge di Stabilità 2016»

Sono state prorogate in via sperimentale per l’anno 2016 alcune disposizioni, già previste per gli anni 2013-2015, in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.
Nello specifico è stato elevato da uno a due giorni, anche non continuativi, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.
È stata altresì prorogata per il 2016 la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo degli stessi dal periodo di astensione obbligatoria della madre e in base ad un accordo con quest’ultima.
Per i suddetti congedi obbligatori e facoltativi spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, oltre all’accredito figurativo della relativa contribuzione pensionistica.

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