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Apprendistato

Distacco dell’apprendista solo a determinate condizioni

By 17 Gennaio 2019No Comments

Ministero del Lavoro

L’apprendista può essere distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto se ricorrono determinate condizioni. Le modalità concrete del distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo formativo, la cui responsabilità rimane del datore di lavoro.
Il distacco dell’apprendista, inoltre, deve avere una durata più contenuta rispetto al periodo complessivo dell’apprendistato.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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