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Salute e sicurezza sul lavoro

L’obbligo formativo degli RLS non può subire compressioni

Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello relativo alla possibilità di poter considerare valida la formazione obbligatoria minima prevista per la figura del Rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui, rispetto alle 32 ore stabilite in via iniziale, si realizzi un’assenza del 10% delle ore previste.
Il Ministero ha anzitutto chiarito che è diritto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a ricevere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici negli ambienti di lavoro. Successivamente, ha precisato che la durata dell’obbligo formativo iniziale a carico degli RLS, nella misura di 32 ore, sia già esplicitamente previsto dalla legge e che la contrattazione collettiva nazionale definisce modalità di effettuazione e durata dei corsi formativi.
Ad avviso del Ministero, dunque, non sembra quindi potersi ammettere alcuna riduzione dell’obbligo formativo, definito nella misura di 32 ore iniziali.

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