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Licenziamento per superamento del comporto

La motivazione del licenziamento è immutabile

Tribunale di Bari

La socia lavoratrice di una cooperativa con un’anzianità di servizio oltre quindici anni ricevette una diagnosi di tumore, con impedimento dell’attività lavorativa. La lavoratrice si assentò dal lavoro per oltre 6 mesi per eseguire i vari cicli di chemioterapia. La cooperativa inviò una lettera alla dipendente con la quale comunicava l’avvicinarsi la scadenza del periodo di comporto. Dopo due mesi comunicava il licenziamento per aver superato il periodo di comparto.
La lavoratrice decise di impugnare il licenziamento poiché, a suo avviso, il CCNL escludeva i cicli di chemioterapia dal periodo di comporto di 6 mesi.
La società costituitasi in giudizio si è difesa sostenendo che il licenziamento era stato deciso anche per ragioni diverse dal comporto come ad esempio il fatto che la lavoratrice percepisse la pensione di invalidità e che non avrebbe potuto più svolgere l’attività lavorativa.
Il giudice ha ritenuto, da un lato, che il periodo di comporto non decorresse durante la chemioterapia della lavoratrice e quindi che il licenziamento fosse illegittimo. L’impossibilità sopravvenuta di prestare servizio, invece, non poteva essere utilmente invocata in forza del principio di immutabilità della causa di licenziamento.

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