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Licenziamento per superamento del comporto

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto va comunicato tempestivamente

Tribunale di Bari, Sez. Lav.

Un lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Egli agiva in giudizio sostenendo la tardività del licenziamento e, quindi, la sua illegittimità.
Il Giudice ha ritenuto che, allo scadere del periodo di comporto, il licenziamento deve essere intimato tempestivamente: un’eventuale inerzia del datore, prolungata nel tempo e accompagnata da comportamenti concludenti può, infatti, essere considerata quale rinuncia al recesso.
La «tempestività» non è data da una precisa scadenza ma deve essere valutata dal Giudice caso per caso facendo riferimento all’intero contesto delle circostanze in cui il licenziamento è stato irrogato. Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che il licenziamento non è stato tempestivo perché comunicato oltre sei mesi dopo il termine del periodo di comporto.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso del lavoratore ed ha condannato la società a pagare 12 mensilità oltre all’indennità di mancato preavviso.

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