Tribunale di Brindisi, Sez. Lav.
Un sindacalista aziendale veniva licenziato disciplinarmente in quanto, all’esito di un’indagine condotta dal datore di lavoro per mezzo di investigatori privati, era risultato che nelle ore di permesso sindacale, il dipendente si recava al mare.
Il dipendente agiva in giudizio impugnando il licenziamento, ritenendo la sanzione irrogata sproporzionata rispetto alle condotte contestate.
Il Tribunale adito, rigettava il ricorso, precisando che la condotta di esercizio abusivo del proprio diritto al permesso sindacale integrasse una giusta causa di licenziamento.
Per il Giudice di prime cure, infatti, il ripetuto utilizzo da parte del lavoratore di permessi sindacali per scopi personali e non già ai fini dello svolgimento di attività sindacale, è idoneo a ledere irrimediabilmente il fondamentale dovere di correttezza, lealtà e buona fede gravante sul lavoratore.
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