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Relazioni sindacali

Contratti di prossimità: legittimi solo se idonei a realizzare l’obiettivo

Tribunale di Firenze

Una lavoratrice neoassunta presso una Cooperativa sociale veniva inquadrata a un livello inferiore del CCNL applicato dalla società in forza di un accordo aziendale che prevedeva un iniziale sottoinquadramento dei lavoratori per finalità di maggiore occupazione.
Il Tribunale di Firenze ha rammentato che secondo quanto previsto dall’art. 8, D.L. n. 138/2011, gli accordi aziendali (i c.d. «contratti di prossimità») possono derogare ai contratti collettivi nazionali per quanto riguarda le mansioni dei lavoratori, la classificazione e l’inquadramento del personale, a condizione che specifichino le ragioni della deroga e siano adottati per le finalità espressamente previste dalla norma (tra le quali rientra la finalità di una maggiore occupazione). In sede di giudizio, il datore di lavoro deve provare che l’accordo aziendale è preordinato al raggiungimento di tali finalità.
Il Tribunale ha rilevato che l’accordo della Cooperativa si limitava a correlare il sottoinquadramento dei lavoratori a una generica finalità di maggiore occupazione ma, in concreto, non era idoneo a garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Il Tribunale ha dichiarato l’accordo aziendale illegittimo ed il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al livello superiore del contratto collettivo nazionale.

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