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Licenziamento nullo

Licenziamento orale: è il datore di lavoro che deve dimostrare il licenziamento scritto

By 7 Febbraio 2019Aprile 5th, 2023No Comments

Tribunale di Gela

Un lavoratore veniva distaccato presso una società che operava nell’ambito di un appalto di servizi e, successivamente, veniva licenziato oralmente «per assenza di commesse». Il lavoratore rivendicava l’illegittimità del licenziamento orale e alcune somme a titolo di crediti retributivi e agiva in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro e delle società committente e appaltatrice-distaccataria.
Il Tribunale di Gela ha affermato che «il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al prestatore di lavoro con specificazione dei motivi che l’hanno determinato» e che, in caso di licenziamento orale, l’onere di provare la rituale comunicazione del licenziamento grava sul datore di lavoro.
Nel caso di specie, il datore di lavoro si era limitato a produrre in giudizio il modello Unilav su cui era indicata la data del licenziamento e il Tribunale ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente ai fini della prova del licenziamento scritto.
Per queste ragioni, il Tribunale ha dichiarato il licenziamento orale inefficace e ha condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, Statuto.
Quanto ai crediti retributivi, il Tribunale ha escluso una responsabilità solidale di appaltante-distaccatario e committente sulla base del principio per cui in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

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