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Relazioni sindacali

Il locale aziendale per le RSA: quali requisiti

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha dichiarato antisindacale la condotta di un’azienda per non aver messo a disposizione delle RSA dei locali aziendali idonei (art. 27 Statuto dei Lavoratori).
Le RSA lamentavano la mancata assegnazione di un locale in via permanente ed esclusiva e idoneo a svolgere attività sindacale, ossia con segni distintivi tali da identificarne la destinazione e tale da assicurare la privacy dei dipendenti.
I requisiti richiesti dalla legge sono:
• le dimensioni dell’unità produttiva superiori a 200 dipendenti;
• la permanente disponibilità del locale da parte delle organizzazioni sindacali;
• l’idoneità alla funzione.
Il Giudice ha ritenuto non rispettati tali requisiti, in quanto:
• non era stata assicurata l’esclusività all’uso, trattandosi di locale definito «Sala balance» e, pertanto, non chiaramente riconducibile agli interessi e alle funzioni delle RSA;
• presentava una vetrata che consentiva la visione dei presenti da parte di chiunque;
• non era immediatamente identificabile come locale delle RSA, essendo a disposizione di tutti i dipendenti per attività lavorative ed extra.

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