Tribunale di Milano
Una lavoratrice per un periodo di circa sei mesi, prestava attività di lavoro alle dipendenze di una società. Alla scadenza del contratto a termine, la dipendente esercitava il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni. La lavoratrice, tuttavia, non avendo ricevuto alcun riscontro e sostenendo che la società avesse assunto altri dipendenti per mansioni analoghe a quelle da lei svolte, decideva di far ricorso al Tribunale. La società si difendeva sostenendo che il CCNL Multiservizi, applicato al contratto di lavoro della ex dipendente, prevede che il diritto di precedenza possa essere esercitato solo dopo 12 mesi di lavoro a termine, anziché sei come previsto dalal legge.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la tesi datoriale. La clausola collettiva, espressamente richiamata nel contratto e non contestata, costituiva infatti deroga valida rispetto alla normativa generale. Pertanto, essendo il servizio prestato inferiore al limite previsto dal CCNL, il diritto di precedenza non poteva dirsi maturato.