Pari opportunità - Discriminazione

Condotta discriminatoria: la società deve corrispondere l’indennità anche durante le assenze tutelate

By 3 Aprile 2025Ottobre 21st, 2025No Comments

Tribunale di Milano

Un’organizzazione sindacale ha convenuto in giudizio una società operante nella vigilanza privata per la mancata erogazione dell’indennità di presenza durante periodi di assenza per permessi ex Legge n. 104/1992, congedi parentali e per i lavoratori neoassunti al livello 6I. La società applicava il CCNL UGL-AISS che prevedeva tale indennità solo per le ore effettivamente lavorate.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il carattere discriminatorio di questa prassi, sottolineando come penalizzasse situazioni protette dalla normativa antidiscriminatoria, creando una disparità di trattamento fondata su disabilità, genere ed età. È stata dunque dichiarata la nullità della clausola contrattuale limitativa e ordinato alla società di riconoscere l’indennità anche durante le assenze sopra indicate, disponendo inoltre l’adozione di un piano volto a eliminare gli effetti delle condotte discriminatorie.
Secondo il Giudice, anche se l’indennità mira a incentivare la presenza lavorativa, non può comportare trattamenti economici sfavorevoli per condizioni personali tutelate, risultando altrimenti in una discriminazione indiretta vietata. L’assenza giustificata per cura familiare o per disabilità, infatti, deve essere considerata alla stregua della presenza lavorativa nella determinazione dei trattamenti economici accessori.